Con il Provvedimento n. 360494 del 23 novembre 2020 sono state introdotte sostanziali modifiche alle disposizioni in materia di documentazione di transfer pricing.
A partire dal corrente periodo d’imposta (quindi dal p.i. 2020 per i soggetti solari), i contribuenti che intendano beneficiare della disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dei sostituti d’imposta, dovranno predisporre la propria documentazione di transfer pricing conformemente alla struttura e secondo le modalità
prescritte dalle nuove disposizioni attuative.
Le novità sono molteplici e tra le più rilevanti preme segnalare, in sintesi, quanto segue:
1. Ampliamento dell’onere documentale in capo ai contribuenti in termini di tipologia di documenti da predisporre. È stato, difatti, esteso l’obbligo per tutte le imprese residenti di gruppi multinazionali di predisporre sia la Documentazione Nazionale sia il Masterfile (in precedenza, riservato alle sole holding e sub-holding).
2. Ampliamento dell’onere documentale in capo ai contribuenti in termini di informazioni e documenti da includere nella documentazione. Il Provvedimento modifica la struttura del Masterfile e della Documentazione Nazionale conformandosi alle indicazioni delle Linee Guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento del 2017. Ciò comporta un ampliamento del corredo informativo necessario a soddisfare i requisiti di idoneità:
- per il Masterfile si richiede un maggior dettaglio circa le attività finanziare infragruppo, i beni immateriali detenuti dal gruppo e le relative attività di ricerca e sviluppo. Dovrà, inoltre, essere fornita indicazione di tutti gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e i ruling preventivi transfrontalieri sottoscritti con, o rilasciati dalle, amministrazioni finanziarie dei paesi in cui il gruppo opera. Infine, dovrà essere allegato alMasterfileil bilancio consolidato di gruppo. In considerazione della possibilità di presentazione del Masterfile in lingua inglese e dell’allineamento con le Linee Guida OCSE, la nuova strutturazione del Masterfile potrebbe comportare una maggiore efficienza amministrativa per i contribuenti;
- la Documentazione Nazionale dovrà essere, invece, corredata da una serie di informazioni finanziarie prima richieste tipicamente solo in sede di verifica a fronte, in ogni caso, di una nuova struttura del report. Si tratta, in particolare, dei conti annuali dell’entità locale corredati dalla relazione dei revisori e dei prospetti di riconciliazione tra i dati finanziari utilizzati ai fini dell’applicazione del metodo di
transfer pricing con il bilancio di esercizio ovvero con altra documentazione equivalente. Si richiede, inoltre, di allegare copia degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento unilaterali e bilaterali/multilaterali esistenti e dei ruling preventivi transfrontalieri di cui l’impresa nazionale non è parte, ma che risultino comunque collegati alle operazioni infragruppo sopra descritte. Purtroppo, nel Provvedimento non viene fornita nessuna delucidazione su cosa debba intendersi per “collegati” alle operazioni infragruppo. Si potrebbe ritenere che ci si riferisca ad accordi aventi ad oggetto operazioni analoghe o comunque similari.
3. Introduzione di una specifica documentazione per i servizi a basso valore aggiunto per i quali il contribuente abbia deciso di adottare l’approccio semplificato di valorizzazione previsto dal Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 14 maggio 2018. In particolare, sarà necessario indicare la natura dei servizi, il perimetro dei beneficiari, i benefici attesi o ottenuti, i criteri di allocazione con le relative motivazioni fondanti tale selezione nonché illustrare e documentare la base costi e i calcoli sottostanti la ripartizione.
4. Possibilità di circoscrivere il perimetro delle operazioni da indicare negli oneri documentali. Il Provvedimento chiarisce che il contribuente ha la facoltà di presentare la Documentazione Nazionale e il Masterfile con riguardo a una parte delle operazioni poste
in essere. Il regime premiale di disapplicazione delle sanzioni varrà con esclusivo riguardo alle operazioni descritte, per le quali sia accertata l’idoneità delle informazioni riportate. Tale previsione supera l’ondivaga prassi di valutazione dell’idoneità che in taluni casi si pronunciava in base alla prevalenza delle transazioni documentate.
5. Chiarimenti circa i parametri da considerarsi ai fini del giudizio di idoneità della documentazione. Il Provvedimento, in particolare, chiarisce che:
- la documentazione deve essere considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo i dati e gli elementi conoscitivi necessari a effettuare un’analisi delle condizioni e dei prezzi di trasferimento praticati anche in presenza di eventuali omissioni o inesattezze parziali che non sono tali da compromettere l’attività di controllo;
- la documentazione non può essere considerata “non idonea” solo a causa del disconoscimento da parte dell’Amministrazione del tipo di metodo adottato dal contribuente ai fini della determinazione dei prezzi di trasferimento o delle operazioni e/o dei soggetti comparabili.
6. Obbligo di firma digitale con marca temporale da apporsi prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo anno d’imposta. Una volta sottoscritta digitalmente e marcata temporalmente, la documentazione potrà, pertanto, essere modificata esclusivamente nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa a “sfavore” presentata per errori od omissioni concernenti i prezzi di trasferimento infragruppo, dandone atto nella dichiarazione integrativa stessa.
7. Estensione a 20 giorni del termine per fornire la documentazione a seguito di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria (prima pari a 10 giorni). Rimane fermo, invece, l’ulteriore termine di soli 7 giorni previsto in caso di necessità di integrare taluni aspetti della documentazione, su cui invece sarebbe stata opportuno un intervento in termini estensivi.
Permane, comunque, anche la possibilità di proroga per i casi più complessi, ove possibile in base alle esigenze della verifica.
8. Nulla cambia circa le modalità di comunicazione del possesso della documentazione di cui trattasi che dovrà avvenire come per il passato barrando l’apposita casella nella dichiarazione annuale dei redditi.
Alla luce dei richiami normativi riportati nell’epigrafe del documento, le nuove disposizioni continuano ad applicarsi alle imprese parti di un gruppo multinazionale residenti in Italia che abbiano operazioni infragruppo con soggetti non residenti, alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e alle imprese residenti in Italia con stabili organizzazioni estere che abbiano optato per la cd. branch exemption per le operazioni tra casa madre e stabile e tra quest’ultima e altre entità del gruppo.
Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo i più cordiali saluti