La legge di Bilancio 2021, all’art. 1 comma 83, ha introdotto la possibilità di effettuare il riallineamento dei valori fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali risultanti dal
bilancio al 31 dicembre 2019.
Tecnicamente, la norma va ad integrare l’art. 110 del DL 104/2020 (c.d. “decreto Agosto”) inserendovi un comma 8-bis, il quale specifica appunto che all’avviamento e alle altre attività immateriali si applicano le norme dell’art. 14 della L. 342/2000:
- il richiamo all’art. 14 della L. 342/2000 permette il solo riallineamento dei valori civili e fiscali di tali attività, non essendo invece prevista la rivalutazione;
- la nuova disposizione è inserita nel corpo dell’art. 110 del DL 104/2020 e ciò significa
che il riallineamento sconta la medesima imposizione sostitutiva prevista per la rivalutazione (ovvero il 3%) e che la tempistica per il riconoscimento fiscale dei valori oggetto di riallineamento segue anch’essa quella prevista per la rivalutazione (dal 2021 in termini generali e dal 2024 per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze).
Ricordiamo che il decreto attuativo delle disposizioni della L. 342/2000 (richiamato in modo espresso dall’art. 110 comma 7 del DL 104/2020) stabilisce che il regime del riallineamento per i soggetti “non IFRS” riguarda i soli beni per i quali è consentita la rivalutazione:
- “beni” materiali e immateriali “non merce”;
- partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Per prassi costante, il riferimento posto dalla norma ai “beni” andava inteso ad attività quali marchi, brevetti, licenze ecc., dovendosi invece escludere l’avviamento e gli altri costi
pluriennali.
La nuova norma prevista dalla Legge di Bilancio 2021 si pone, quindi, in deroga a questa previsione generale, consentendo il riallineamento anche per l’avviamento e le “altre attività immateriali”, locuzione quest’ultima che potrebbe quindi ricomprendere la generalità dei costi pluriennali.
RIALLINEAMENTO AVVIAMENTO
In assenza di una previsione specifica, i maggiori valori imputati ad avviamento (tipicamente, i disavanzi da concambio o da annullamento) avrebbero potuto essere riconosciuti ai fini fiscali solo con l’imposizione sostitutiva ordinaria di cui all’art. 176 comma 2-ter del TUIR, o con il riallineamento “speciale” previsto dall’art. 15 comma 10 del DL 185/2008, entrambi con costi elevati (dal 12% al 16% nel primo caso, il 16% nel secondo).
L’aliquota del 3% rappresenta, quindi, un’ottima opportunità per quei soggetti che al tempo
non avevano ritenuto conveniente il versamento dell’imposta sostitutiva nei termini ordinari. Si precisa, inoltre, che i soggetti che optano per tale facoltà sono obbligati a vincolare una riserva (“in sospensione d’imposta”) già esistente a bilancio e corrispondente ai maggiori valori riallineati al netto dell’imposta sostitutiva del 3%. Tuttavia, anche tale riserva potrà essere affrancata (e pertanto rendersi libera) mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%; in caso contrario l’eventuale svincolo della riserva non “affrancata” concorrerà alla formazione del reddito imponibile per la società erogante.
Rimane, da ultimo, il vincolo posto dalla nuova norma per cui l’avviamento e le altre attività immateriali oggetto di riallineamento devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo i più cordiali saluti