EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E CONTRATTI IN ESSERE: STRUMENTI, CONSEGUENZE E RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E IMPRESE

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In questi giorni di emergenza sanitaria e sospensione di gran parte delle attività produttive, appare urgente valutare gli effetti delle limitazioni introdotte dalla normativa sui contratti in corso di esecuzione.
Il Decreto Legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia”, non ha previsto specifiche discipline dei rapporti fra privati. L’unica norma che si occupa degli effetti sui contratti in corso è l’art. 91: “il rispetto delle misuredicontenimento[…]è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.

Secondo le prime interpretazioni di tale articolo, visto il richiamo agli articoli 1218 e 1223 c.c., la sola portata della norma, certamente di infelice formulazione, sarebbe quella di esentare il soggetto che non esegue una prestazione dovuta dall’obbligo di risarcimento del danno, assurgendo il “rispetto delle misure di contenimento” a motivo che rende non imputabile al debitore l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento.

La norma in esame verrebbe in soccorso del debitore, prevedendo che la necessità del rispetto delle misure di contenimento debba essere sempre verificata e valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità per danni.
Normalmente, nella previsione del Codice civile, la parte che non effettua la propria prestazione deve dimostrare che l’impossibilità di effettuarla sia stata assoluta, ovvero non superabile neppure con uno sforzo estremo, ed oggettiva, cioè non eseguibile da nessun altro soggetto.

Per esempio, se non è possibile consegnare un prodotto alla data inizialmente concordata, essendo impedita temporaneamente l’attività e la consegna avviene con ritardo, con allungamento dei termini contrattuali previsti, non vi potrà essere applicazione di penalità o risarcimento del danno.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento di un debito pecuniario, la prestazione non sembra impedita dalle misure di contenimento, in quanto è sempre possibile reperire del denaro ed organizzare le necessarie attività amministrative in anticipo o con modalità organizzative idonee; carenzeinquestosensosonofacilmenteimputabiliall’imprenditoreoall’organoamministrativo, ed appare probabile dovere corrispondere anche il risarcimento del danno da ritardo, ex art. 1218 c.c.

I principi generali del Codice Civile

L’impossibilità, totale o parziale, di eseguire una prestazione contrattuale viene disciplinata da più disposizioni del Codice civile, applicabili in assenza di clausole contrattuali che disciplinino in modo più specifico i casi di “forza maggiore”.
Ciascuna parte deve quindi valutare quali dei seguenti strumenti possono essere adottati, alla luce dei propri interessi e possibilità e delle circostanze generate dai provvedimenti di lotta

all’epidemia Covid-19.
Infatti, in relazione al rapporto contrattuale in corso, si dovrà dimostrare che la pandemia costituisce un evento imprevedibile al momento in cui il contratto è stato concluso, che abbia realmente impedito, e non solo reso più difficile, l’adempimento omesso, e che l’obbligato si sia comportato con adeguata diligenza.
Devono quindi essere prese in considerazione le disposizioni riguardanti:

  1. la risoluzione del contratto per impossibilità totale sopravvenuta, di cui all’art. 1463 c.c.;
  2. Il diritto della parte adempiente alla riduzione della propria prestazione o al recesso per impossibilità parziale sopravvenuta, di cui all’art. 1464 c.c.;
  3. la risoluzione per eccessiva onerosità, di cui all’art. 1467 c.c.

Nel primo caso, l’impossibilità totale per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.) senza responsabilità del soggetto inadempiente, che sarà tenuto alla restituzione della controprestazione eventualmente già ricevuta. Tra le cause di impossibilità rientra il fatto che la prestazione sia resa ineseguibile da provvedimenti legislativi a tutela di interessi generali (c.d.“factum principis”).

Nel secondo caso, se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché l’impossibilità permane, e l’obbligazione viene ridotta o si estingue se il creditore non ha più un apprezzabile interesse a conseguirla.
Nel terzo caso, per i contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, “se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto”. L’altra parte “può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

La pandemia può quindi portare alla risoluzione o alla rinegoziazione del con- tratto, qualora sia dimostrato che la prestazione di una delle parti è eccessivamente costosa o onerosa.

I contratti internazionali

Per quanto riguarda i contratti non disciplinati dalla legge italiana, occorre verificare se sono previste apposite clausole di forza maggiore, ovvero qual è la legge applicabile al contratto e cosa preveda. La Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980, qualora applicabile, esclude responsabilità della parte inadempiente che provi che l’impedi mento è indipendente dalla sua volontà, che non era ragionevolmente tenuta a prevederlo al momento della conclusione del contratto, o a evitarlo o a superarne le conseguenze.

Esempi
Compravendite di beni
Nei contratti di fornitura in cui la merce non è stata consegnata, l’acquirente al quale è stata impedita l’attività potrebbe invocare la cessazione dell’interesse alla merce, perché l’acquisto è funzionale all’attività sospesa. Le conseguenze sono il diritto di non adempiere ed evitare così il ritiro della merce, senza ulteriori aggravi in termini di risarcimento di danni.
Similare situazione è quella in cui la merce sia stata già consegnata, con il diritto a poterla restituirla invece di adempiere al pagamento.
In entrambi i casi l’effetto è l’estinzione delle reciproche obbligazioni.

Locazioni commerciali

Il conduttore di un negozio la cui attività è stata sospesa, con conseguenti difficoltà nel pagamento del canone di locazione, potrebbe ritenere sussistente l’impossibilità “temporanea” di usufruire dell’immobile e pertanto giustificare la sospensione della controprestazione, rappresentata dal pagamento dei canoni, in via di autotutela.

In base al principio per cui le obbligazioni pecuniarie, in quanto aventi a oggetto un bene generico e infungibile (il denaro), non sarebbero mai impossibili, il conduttore corre il rischio di essere considerato inadempiente, ma è vivo il dibattito su rimedi giurisprudenziali applicabili.
È stato infatti sostenuto che la sospensione della prestazione possa essere giustificata non solo in caso di impossibilità totale o parziale della prestazione, ma anche quando la controprestazione (e cioè, in questo caso, il godimento dell’immobile) sia divenuta inutile per effetto di circostanze non imputabili né al locatore né al conduttore.

Conclusioni

Nell’attuale situazione di così grande emergenza, e sostanzialmente in assenza di precedenti specifici, i contenziosi legali che potrebbero sorgere saranno decisi con valutazione ex novo dei presupposti di fatto, con conclusioni a oggi non facilmente prevedibili.

I pagamenti ai fornitori

In questi giorni si è sollevato un dibattito in merito alla possibilità che l’epidemia sanitaria Covid- 19 possa giustificare la mancata effettuazione dei pagamenti a fornitori.
Questa possibilità, inquadrata nel contesto normativo rappresentato fin qui, non trova giustificazione:

  • O sirisolvel’interorapportocontrattualeintercorso,normalmenteconrestituzionedi quanto ricevuto;
  • O il mancato pagamento configura di per sé un chiaro inadempimento, soprattutto alla luce del già ricordato principio per cui le obbligazioni pecuniarie non sono mai impossibili. Al riguardo, appaiono rilevanti e meritevoli di essere qui ricordate alcune posizioni del mondo imprenditoriale, che riassumono la gravità del momento e sono ispirate alla responsabilità sociale degli operatori economici. #iopagoifornitori L’Associazione Industriale Bresciana ha promosso una campagna per stimolare le imprese del sistema economico bresciano a rispettare i termini di pagamento pattuiti con i fornitori, nono- stante le difficoltà legate all’epidemia in atto e, più in generale, a diffondere prassi trasparenti ed efficienti. L’iniziativa richiama le imprese ad impegnarsi in:
    • effettuare i pagamenti nei termini contrattuali che regolano i rapporti con i propri fornitori,
    • non modificare con effetto retroattivo i termini e le altre condizioni di pagamento,
    • dare ai fornitori indicazioni chiare e facilmente accessibili in merito alle procedure di pagamento,
    • affermare la cultura dei pagamenti rapidi,
    • diffondere attraverso propri comportamenti coerenti all’obiettivo del documento, pratiche di pagamento efficienti, basate sul rispetto dei termini contrattuali pattuiti.

Lettera del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia del 31/3/2020 ai Presidenti delle Associazioni Confederate
“La tenuta del sistema economico e delle filiere dipende però anche da noi, dalla nostra etica della responsabilità e dai nostri comportamenti, per questo faccio un appello a tutte le nostre imprese e lo faccio riportando una frase di Stefano Scaglia, il nostro Presidente di Confindustria Bergamo, un territorio tra i più colpiti in questo momento, che ha dichiarato ieri: “Ogni impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, categoria o settore merceologico, è funzionale alla sopravvivenza del nostro tessuto produttivo. Mantenere gli impegni presi nei pagamenti, salvo gravi e comprovate difficoltà, è la decisione che garantisce continuità a tutto il nostro sistema. Adesso è il momento della responsabilità sociale, possiamo e vogliamo essere il centro e i promotori della nuova rinascita”.

Le parole di Stefano sono un appello a tutti noi imprenditori e imprenditrici nel difendere la dignità delle nostre imprese, nel mantenere in piedi le nostre filiere, nel comprendere che non ci sono scorciatoie per nessuno e che questa sfida epocale la vinceremo insieme, rispettando noi per primi i nostri impegni, per non far crollare il sistema e per non perdere quel bene essenziale del mondo della economia che è la fiducia tra noi: fornitori e clienti. Questo è il tempo della coerenza e della responsabilità,cherichiedediessereall’altezza,esemplari e consapevoli che i nostri comportamenti saranno parte determinante del futuro che costruiremo, un futuro in cui pur nei momenti difficili la fiduciadeveprevaleresull’ansietàela passione sulla rabbia.”

Le responsabilità di amministratori ed imprenditori.

Imprenditori ed amministratori di società ed enti devono assumere con urgenza decisioni in me rito alla continuità dei contratti in essere, ed è bene che ispirino i propri comportamenti ad alcuni elementi fondamentali:
le decisioni in merito ai contratti in corso, se rilevanti (p.e., una catena commerciale operante in immobili affittati), possono incidere in modo determinante sulle prospettive di continuità aziendale. Chiedere la risoluzione, od esporsi al rischio che la controparte possa chiederla a sua volta o possa recedere dal contratto, incide fin da subito sulle prospettive aziendali e sui lavori preparatori, normalmente in corso alla data odierna, dei bilanci d’esercizio al 31/12/2019. Queste valutazioni devono poi essere sottoposte all’esame dall’organo di controllo nelle società di capitali che ne sono dotate; queste decisioni devono essere prese sulla base di previsioni e budget che ne considerino l’impatto, la cui approvazione e documentazione appare quanto meno necessaria alla luce delle responsabilità organizzativa ex art. 2086, co. 2 c.c., applicabile a tutte le società ed agli imprenditori individuali;

nelle società a responsabilità limitata gli amministratori possono essere chiamati a rispondere direttamente verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ex art. 2476 co. 6 c.c.

NUOVO PATENT BOX DAL 22.10.2021

Il Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 n. 252 ed entrato in vigore il 22 ottobre 2021,

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