COVID-19: IL D.L. 23/20 DISPONE ULTERIORI PROROGHE DI VERSAMENTI

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Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) interviene sui termini di versamento delle imposte, introducendo ulteriori differimenti rispetto a quelli già previsti dagli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). Tali disposizioni, in particolare, sono contenute nell’articolo 18.

I nuovi differimenti

A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l’articolo 18, ai commi 1 e 2, stabilisce un differimento potenzialmente di più ampia portata, visto che è applicabile indipendentemente dalla dimensione del soggetto.
È però prevista la verifica di un requisito: per fruire del differimento è necessario dimostrare una riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riduzione che dipende dalla dimensione del soggetto:

  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni nel 2019, è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
  • per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi. È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni:
  • la contrazione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020;
  • la contrazione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020;
  • la contrazione in entrambi i mesi di marzo ed aprile del 2020 rispetto ai rispettivi mesi del 2019 comporta il differimento dei tributi dovuti per entrambi i mesi di aprile e maggio. Debiti oggetto di sospensione sono:
  • l’imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020);
  • le ritenute (Irpef e relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio). Contribuenti di recente costituzione Il comma 5 dell’articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi.
    Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso, indipendentemente dalla contrazione di fatturato o corrispettivi. Contribuenti nelle zone emergenziali Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera indipendentemente dal volume di ricavi o compensi 2019, facendo riferimento alla riduzione di fatturato o di corrispettivi (nei mesi di marzo ed aprile), nella misura di almeno il 33%. Anche in questo caso occorre osservare la contrazione di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 darà diritto al differimento dei versamenti in scadenza nel mese di aprile; la contrazione di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 darà diritto al differimento dei versamenti del mese di maggio.
  • –  versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e dei contributi dovuti alla gestione separata Inps con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali con riferimento al mese di febbraio;
  • –  versamento delle ritenute Irpef/Ires alla fonte effettuate nel mese di febbraio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi;
  • –  versamento tassa annuale vidimazione libri sociali per le società di capitali. La proroga dei certificati di cui all’articolo 17bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997
    L’articolo 4, D.L. 124/2019 ha introdotto specifici adempimenti nell’ambito dei contratti di appalto caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.
    L’articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997 norma i requisiti che le imprese appaltatrici devono soddisfare affinché gli obblighi introdotti dal 1° gennaio 2020 possano essere disapplicati, mediante il rilascio da parte dell’Agenzia delle entrate della certificazione di affidabilità fiscale.

I soggetti che nell’ultimo giorno del mese precedente:

  • –  sono in attività da almeno 3 anni;
  • –  sono in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • –  hanno effettuato nell’ultimo triennio versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi;
  • –  non hanno iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per importi superiori a euro 50.000 scaduti.
    possono farsi rilasciare dall’Agenzia delle entrate una apposita certificazione di affidabilità fiscale (“Durc fiscale”) che ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio. L’articolo 23, D.L. 23/2020 allunga la validità dei Durc fiscali emessi nel corso del mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.

Tante imprese in possesso dei requisiti soggettivi per essere esonerate dall’applicazione dei nuovi obblighi introdotti dall’articolo 4, D.L. 124/2019 hanno richiesto il Durc fiscale entro la fine del mese di febbraio, essendo il modello stato approvato con provvedimento del 6 febbraio 2020. Nel caso in cui l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato il certificato di sussistenza dei requisiti previsti all’impresa richiedente entro il 29 febbraio 2020, la validità dello stesso certificato sarebbe scaduta a 4 mesi dalla data del rilascio. Viene in tal modo allungata oltre i 120 giorni la validità di tali Durc fiscali, fino al 30 giugno 2020.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) interviene anche su altri temi di interesse prevedendo ulteriori rinvii e disposizioni di favore, in particolare gli articoli 20, 22, 26 e 30 prevedono rispettivamente:
– la modifica dell’importo degli acconti di imposta calcolati con metodo previsionale;
– la proroga della consegna delle CU 2020;

– il rinvio della scadenza di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e infine – un ampliamento dei beni sui quali spetta il credito di imposta sui dispositivi di protezione. Si propone una breve disamina delle singole disposizioni.

Acconti di imposta

Come noto il calcolo dell’acconto delle imposte sul reddito dovute per l’anno successivo è effettuato con “metodo storico” ovvero basandosi sull’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti

d’imposta e ritenute d’acconto).
È tuttavia possibile utilizzare nel calcolo degli acconti il “metodo previsionale”.
Questa scelta è normalmente riservata a coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente, si procede quindi al calcolo sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.
Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
In considerazione della emergenza in corso che potrà comportare abbattimenti dei fatturati, il legislatore introduce una disposizione di favore prevedendo la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il “metodo previsionale” anziché il “metodo storico” prevedendo, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo di imposte versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto entro il margine del 20%.
Le sanzioni e gli interessi non troveranno quindi applicazione quando gli acconti comunque versati saranno almeno pari all’80% di quanto dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Proroga della consegna delle CU 2020

Tenuto conto delle difficoltà di lavoro derivanti dall’emergenza in corso e al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, con il Decreto Liquidità si differisce al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Allo stesso tempo non saranno sanzionati i soggetti che trasmetteranno le certificazioni all’Agenzia delle entrate attraverso il canale telematico oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Consegna CU 2020 31/03/2020 30/04/2020

Spedizione AdE 31/03/2020* 30/04/2020 *Termine già prorogato rispetto all’originale del 7/3/2020

Resta immutata la scadenza per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, ovvero per le certificazioni contenenti solo redditi esenti, che vanno trasmesse entro il 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770/2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Sempre nell’ottica di facilitare l’operato del contribuente il Legislatore ha previsto nuove e diverse scadenze per il versamento dell’imposta sulle fatture elettroniche legate all’importo dovuto.
In particolare il Legislatore ha previsto che nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Qualora si considerasse anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, e l’importo complessivo da versare fosse inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre dell’anno potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta

dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

Periodo di riferimentoRequisitiScadenza differita

I trimestre
Somma I e II trimestre

I trimestre
Somma I e II trimestre

Inferiore a euro 250 Superiore a euro 250

Inferiore a euro 250 Inferiore a euro 250

Versamento I trim. da effettuarsi entro il 10/07/2020

Versamento I e II trim. da effettuarsi entro il 20/10/2020

Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell’anno.

Credito di imposta sui dispositivi di protezione

Con il decreto “Cura Italia”, è stato introdotto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro necessari al contenimento dell’epidemia.
Saranno agevolate le spese per un importo massimo per singolo beneficiario pari a 20.000 euro con un credito massimo pari a 10.000 euro.

Con riferimento a questo intervento il Decreto Liquidità introduce un ampliamento delle spese ammesse definendo agevolabili anche le spese sostenute per l’acquisto di:

  • dispositivi di protezione individuale come le mascherine, i guanti, le visiere di protezione e occhiali protettivi, le tute di protezione e calzari,
  • dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come i pannelli protettivi. In questo caso risulta agevolata anche la spesa di installazione.
  • i detergenti mani e i disinfettanti.
    Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, tuttavia per le modalità occorre attendere l’emanazione di un apposito decreto del Mise e del Mef. Cordiali saluti

NUOVO PATENT BOX DAL 22.10.2021

Il Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 n. 252 ed entrato in vigore il 22 ottobre 2021,

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