La risposta a interpello Agenzia Entrate 9.12.2020 n. 568 è intervenuta sull’applicazione dello scambio di partecipazioni mediante conferimento disciplinato dall’art. 177 co. 2 del TUIR.
Scambio di partecipazioni mediante conferimento.
Per determinare la plusvalenza realizzata dal soggetto che conferisce una partecipazione che consente di ottenere il controllo di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.) da parte della conferitaria, l’art. 177 co. 2 del TUIR offre la possibilità di valutare le partecipazioni ricevute in cambio in misura pari all’aumento di patrimonio netto rilevato dalla conferitaria medesima.
Detta disposizione considera gli scambi di partecipazioni mediante conferimento come atti realizzativi. Tuttavia, per la determinazione della plusvalenza da tassare, si fa riferimento all’iscrizione in contabilità delle partecipazioni ricevute presso l’impresa conferente, facendo dipendere la stessa dall’effettiva iscrizione da parte della conferitaria di un maggior valore rispetto all’ultimo costo delle partecipazioni oggetto del conferimento (c.d. “realizzo controllato”).
In sostanza, può non emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l’incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (riconducibile al conferimento) risulti pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente della partecipazione conferita (c.d. “neutralità indotta”).
Ambito oggettivo di applicazione del realizzo controllato
La risposta in commento ribadisce l’impostazione esplicitata dalla ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2012 n. 38 (molto criticata in dottrina), per la quale il regime di cui all’art. 177 co. 2 del TUIR si riferisce alle sole operazioni produttive di plusvalenze, restando esclusi dall’ambito di applicazione della norma i conferimenti “minusvalenti”.
Realizzo controllato e successivi aumenti di capitale
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla possibilità di applicare il regime del c.d. “realizzo controllato” di cui all’art. 177 co. 2 del TUIR in presenza delle seguenti operazioni:
– conferimento di una partecipazione del 72% in ragione di un aumento del patrimonio netto della conferitaria in misura pari al valore fiscalmente riconosciuto in capo al conferente;
– stipula di un patto di famiglia attraverso il quale il conferente donerà ai propri due figli una quota della partecipazione nella conferitaria pari almeno al 50%, realizzando così il passaggio generazionale nel controllo della medesima;
– un successivo aumento di capitale a pagamento nella conferitaria, al fine di attribuire ai soci l’effettiva consistenza economica-patrimoniale delle rispettive quote. Si precisa che la c.d. “neutralità indotta”, ottenuta utilizzando il regime del realizzo controllato non viene influenzata da un successivo aumento di capitale sociale a pagamento che dovesse interessare la società conferitaria (con la partecipazione anche del socio che ha conferito le partecipazioni in neutralità “indotta”), né può precludere tale aumento di capitale. Pertanto, le operazioni sul capitale della conferitaria successive o contestuali al conferimento di partecipazioni ex art. 177 co. 2 del TUIR non producono effetti sull’applicazione di questo regime fiscale da parte del soggetto conferente se ricorrono i presupposti per beneficiare di questa norma.
Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo i più cordiali saluti