Banche cosa cambia per i debitori dal 1° gennaio 2021

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Il 1° gennaio 2021 è il termine ultimo entro il quale banche e altri intermediari finanziari dovranno dare avvio all’applicazione dei nuovi criteri per la classificazione in default dei propri crediti e dei relativi debitori.
Il default è, in sostanza, l’accertamento di un inadempimento rilevante del debitore e comporta per le banche l’adozione di procedure e valutazioni da cui derivano aumento del capitale di vigilanza da accantonare, incremento del costo delle linee di credito e restrizioni di concessione o rinnovo.

Un primo punto di partenza per entrare nel merito della nuova disciplina è quello della soglia di rilevanza degli inadempimenti.

Un’esposizione in arretrato (o sconfinata) è rilevante se è superiore a 500 euro e, allo stesso tempo, all’1% delle esposizioni verso la banca (per PMI, lavoratori autonomi e privati con esposizioni inferiori a un milione di euro, la soglia in valore assoluto è ridotta a 100 euro).

Il perdurare di tale inadempimento per più di 90 giorni consecutivi comporta l’automatica classificazione in default dell’esposizione e, con essa, del debitore (questa estensione non è automatica per le PMI con debiti fino a un milione). Ad esempio, sarà considerata in default nei primi giorni di aprile 2021 una PMI che abbia un finanziamento di 10.000 euro residui e di cui lasci impagata fino ad allora la rata di 150 euro scadente il 31 dicembre 2020. Anche se la PMI in parola avesse, per ipotesi, un fido per elasticità di cassa non utilizzato, la banca non potrà più considerarla adempiente in ragione di tale margine disponibile sulla diversa linea di credito, come invece possibile in base alla previgente definizione di default.

Una seconda via che può portare la banca a considerare in default il debitore è la classificazione di una delle sue esposizioni in UTP (unlikely to pay o inadempienza probabile). Si tratta dei crediti per i quali la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore potrà adempiere regolarmente e integralmente alle proprie obbligazioni. Come si comprende, in UTP possono essere classificati anche debitoriin bonis qualora la banca misuri uno scadimento del loro merito di credito tale da far ritenere a rischio l’equilibrio finanziario: potrebbe trattarsi di un progressivo peggioramento del rapporto fra EBITDA e indebitamento da cui si desuma che i flussi di cassa della gestione caratteristica corrente non saranno più sufficienti per remunerare e rimborsare il debito. Un aspetto rilevante è che la classificazione a UTP non è segnalata nella Centrale dei rischi e che quindi molti debitori potrebbero esserne ignari.

La classificazione in default è, inoltre, “contagiosa”; essa si estende, infatti, ai soci illimitatamente responsabili delle società di persone, nonché ai coobbligati in solido e può estendersi alle società del medesimo gruppo della debitrice o connesse a questa da stretti legami economici “di filiera”. Il “contagio” esiste, peraltro, anche lato creditore: gli intermediari appartenenti allo stesso gruppo bancario dell’intermediario che ha censito il default sono, infatti, chiamati a valutare se adottare la stessa classificazione.

TLA – Banche cosa cambia per i debitori dal 1° gennaio 2021

Il trattamento delle esposizioni dei debitori in default è, peraltro, più rigido nel caso in cui siano state concesse misure di forbearance (tolleranza). Tali sono sia le modifiche alle originarie condizioni contrattuali (modification), ad esempio una moratoria, sia la concessione di nuova finanza per il rientro da una esposizione precedente (refinancing). Se la forbearance concessa comporta una perdita per la banca superiore all’1% dell’NPV dell’esposizione, la classificazione in default di quest’ultima è automatica. Ciò comporta conseguenze anche sul ripristino dello stato in bonis; mentre esso normalmente ha luogo decorsi 90 giorni dalla regolarizzazione dell’esposizione e in assenza di altri inadempimenti, le imprese che hanno debiti forborne scontano il periodo di osservazione di un anno dalla concessione.

Occorre peraltro segnalare che, in base alle Linee Guida emanate dall’EBA il 2 aprile 2020 (adottate anche da Banca d’Italia con la nota del 12 maggio 2020 per gli intermediari less significant), le misure straordinarie disposte per fronteggiare la crisi da pandemia COVID, quali le moratorie di legge e le garanzie pubbliche, di norma, non comportano il riconoscimento di una forbearance.

Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo i più cordiali saluti

NUOVO PATENT BOX DAL 22.10.2021

Il Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 n. 252 ed entrato in vigore il 22 ottobre 2021,

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