Per l’anno 2021, il limite per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel modello F24 dei crediti fiscali e contributivi, ovvero per il rimborso in conto fiscale con la procedura c.d. “semplificata”, è stato innalzato a 2 milioni di euro, rispetto ai 700.000 euro previsti in precedenza. Lo stabilisce l’art. 22 comma 1 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 e in vigore dal giorno successivo.
La misura fa seguito a quella introdotta dall’art. 147 del DL 34/2020, per effetto del quale il limite massimo, su base annua, per le compensazioni “orizzontali” nel modello F24 era stato innalzato da 700.000 euro a 1 milione di euro, in quel caso limitatamente all’anno 2020. Il limite applicabile quest’anno è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno.
L’incremento del limite massimo a 2 milioni di euro in esame ha impatto generalizzato, essendo possibile compensare “orizzontalmente” mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, i versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti con i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. UNIEMENS).
Per quest’anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi la disciplina speciale, contenuta nell’art. 35 comma 6-ter del DL 223/2006, per i subappaltatori edili che abbiano registrato, nell’anno precedente, un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. Tale categoria di soggetti, infatti, beneficia a regime di un limite massimo per le compensazioni di 1 milione di euro annui.
Come indicato nella Relazione illustrativa al decreto “Sostegni-bis” e in modo analogo a quanto avvenuto lo scorso anno con il DL 34/2020, la misura persegue l’obiettivo di incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione nel modello F24, anche in ragione del perdurare della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La nuova disposizione del DL 73/2021 incide esclusivamente sull’ammontare del limite massimo annuo di compensazione di cui all’art. 34 comma 1 della L. 388/2000, restando fermi i vincoli e le formalità per potersi validamente avvalere dell’istituto della compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (es. obblighi di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito e di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione legale, presentazione dei modelli F24 contenenti le compensazioni mediante i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate).
Con specifico riferimento all’IVA, la Corte di Giustizia Ue (sentenza 16 marzo 2017, causa C-211/16) ha sancito la compatibilità con il diritto comunitario del limite massimo stabilito, a livello interno, per la compensazione di crediti IVA ai sensi del menzionato art. 34 comma 1 della L. 388/2000 (all’epoca, 700.000 euro in via ordinaria), a condizione che detti crediti possano essere recuperati dai soggetti passivi entro un termine ragionevole.
L’incremento del limite massimo, per il 2021, sembra rispondere a tale esigenza, posto che, in assenza dei requisiti per accedere all’istituto della compensazione “orizzontale” (o al rimborso in conto fiscale), il credito IVA può essere utilizzato solamente portandolo in compensazione nell’anno solare successivo oppure chiedendolo a rimborso nei modi ordinari (in entrambi i casi con un aggravio in termini di tempo rispetto alla compensazione “orizzontale” mediante F24 o al rimborso in conto fiscale).
Per quanto concerne l’IVA, peraltro, se il soggetto passivo intende incrementare l’importo da utilizzare in compensazione nel modello F24, appare possibile presentare una dichiarazione integrativa, essendo decorso il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2020, stabilito al 30 aprile 2021.
Sul tema, si segnala che, pur in assenza indicazioni specifiche, il limite massimo in esame dovrebbe essere applicato con una logica “di cassa”, vale a dire facendo riferimento alle compensazioni “orizzontali”, nel modello F24, effettuate nell’anno solare, a prescindere dal periodo in cui matura il credito (in senso contrario si era espressa C.T. Reg. Torino n. 49/10/11).
Infine, si ricorda che il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24 maggio 1999 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000 euro introdotto dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).
Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo i più cordiali saluti