Per effetto dell’articolo 24 del DL 34 2020, il cosiddetto decreto Rilancio, il legislatore d’emergenza ha disposto, per tutti coloro che nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020 hanno conseguito ricavi o compensi per un importo inferiore a 250 milioni di euro, l’esonero dall’obbligo di versamento: del saldo IRAP 2019; del primo acconto IRAP 2020.
EFFETTI SUL BILANCIO 2020
Il beneficio fiscale, come strutturato, avrà un sicuro impatto sul bilancio d’esercizio 2020, soprattutto in merito alla corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio 2020 dell’IRAP di competenza, alla luce del beneficio fiscale che ha previsto l’abbuono del versamento del primo acconto.
Superando una norma in apparenza semplice, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 27/E del 19 ottobre 2020, illustra le corrette modalità di calcolo del beneficio fiscale: l’importo del primo acconto IRAP 2020 oggetto di abbuono, in teoria il 50% dell’imposta per i soggetti ISA e il 40% per gli altri, nella realtà è rappresentato dal minor valore tra quello calcolato con il metodo previsionale e quello con il metodo effettivo.
Dunque, l’impresa dovrà calcolare l’imposta netta IRAP dell’anno fiscale 2020 secondo le ordinarie regole di calcolo e determinare l’importo corrispondente al 40% o al 50%, a seconda della tipologia del contribuente; se questo importo sarà minore a quello calcolato applicando la medesima percentuale all’imposta IRAP netta del 2019 (al lordo del saldo abbuonato dall’articolo 24 del DL 34 2020), il beneficio fiscale per l’anno 2020 sarà tale minor valore. Se invece, al contrario, il valore minore sarà quello basato sull’imposta 2019, il beneficio fiscale sarà dato da questo importo.
In questo caso, superate le difficoltà date dal calcolo dell’effettivo beneficio fiscale, sul bilancio d’esercizio 2020 sarà sufficiente rilevare l’imposta, determinata secondo le regole ordinarie di determinazione dell’IRAP, al netto del beneficio fiscale. Una volta effettuato il giroconto del versamento del secondo acconto (il versamento del primo, per l’importo determinato con il metodo storico, non dovrebbe essere stato effettuato), il saldo costituirà un debito o un credito verso l’erario, a seconda della specifica situazione del contribuente.
COMPILAZIONE MODELLO IRAP 2021
STRALCIO PRIMO ACCONTO IRAP 2020:
EFFETTI SUL BILANCIO 2020 E COMPILAZIONE MODELLO IRAP 2021
Per beneficiare concretamente dello stralcio del I acconto IRAP 2020, il contribuente dovrà compilare sul modello IRAP 2021 il quadro IR sezione II e il prospetto Aiuti di Stato.
Il beneficio fiscale, a cui il contribuente effettivamente ha diritto, si monetizza nel minor valore tra il 50 o il 40 per cento, a seconda che questi sia rispettivamente un soggetto ISA o meno, dell’imposta netta del 2019 (in applicazione al metodo storico) e di quella del 2020 (che è quella effettiva).
Quindi un contribuente che avrà avuto una diminuzione dell’imposta netta dovuta nel 2020, rispetto al 2019, godrà di un beneficio fiscale pari al 50 o al 40 per cento (a seconda che sia un soggetto ISA o meno) dell’IRAP netta 2020.
Diversamente un contribuente che avrà avuto un incremento dell’imposta netta IRAP 2020, rispetto al 2019, godrà d’un beneficio pari al pari al 50 o al 40 per cento (sempre a seconda che sia un soggetto ISA o meno) dell’IRAP netta 2019.
Una volta determinato l’ammontare del beneficio fiscale a cui il contribuente ha diritto, in base alla norma e ai chiarimenti della prassi, per poterne questo effettivamente usufruire dovrà darne corretta esposizione sul Modello IRAP 2021, compilando il quadro IR e il quadro IS.
Sul quadro IR “Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dati concernenti il
versamento”, quella nello specifico interessata è la sezione II “Dati concernenti il versamento dell’imposta”; qui, oltre ai dati che il contribuente dovrà inserire in funzione della sua specifica situazione, ai soli fini del beneficio in trattazione saranno da compilare i seguenti righi:
- IR21: andrà indicato l’ammontare dell’IRAP dell’anno fiscale 2020;
- IR25 colonna 2: andrà indicato l’ammontare dell’acconto figurativamente versato a cui il contribuente ha diritto, in base all’articolo 24 del DL 34/2020, determinato secondo le modalità sopra esposte;
- IR25 colonna 3: somma dell’acconto effettivamente versato e di quello figurativo a cui il contribuente ha diritto (già esposto sul rigo IR25 colonna 2);
- IR26: eventuale risultato a debito della differenza tra imposta dovuta e acconti versati;
- IR27: eventuale risultato a credito della differenza tra imposta dovuta e acconti versati.
La compilazione del Modello IRAP 2021, ai fini del beneficio in esame, si completa con il quadro IS sezione XVIII “Aiuti di Stato”, nello specifico del rigo IS201, nei limiti delle seguenti colonne:
- tipo aiuto: codice 1 (in quanto aiuto istituito da norma statale);
- colonna 1: codice 10 (desumibile dalla Tabella Aiuti di Stato statali, presente sulle istruzioni del modello)
- colonna 2: il codice della regione dell’impresa;
- colonna 12: il codice corrispondente alla forma giuridica dell’impresa (da scegliere tra quelli indicati sulle istruzioni del modello);
- colonna 13: il codice corrispondente alla dimensione dell’impresa (da scegliere tra quelli indicati sulle istruzioni del modello);
- colonna 14: il codice Ateco del contribuente;
- colonna 15: codice 1 (per il caso di aiuti di Stato concessi a beneficiario che non opera nel settore del trasporto su strada);
- colonna 17: importo dell’aiuto di Stato beneficiato, quindi lo stesso importo già indicato
sul rigo IR25 colonna 2;
- colonna 26: codice 20 (in quanto tipologia di costo relativo all’aiuto non identificabile);
- colonna 17: importo dell’aiuto di Stato beneficiato, quindi lo stesso importo già indicato sul rigo IR25 colonna 2.
Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo i più cordiali saluti