IL DECRETO SOSTEGNI – DL 41 DEL 22.03.2021
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E ALTRE NOVITÀ SU FISCO E LAVORO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E ALTRE NOVITÀ SU FISCO E LAVORO
Nato come Decreto Ristori 5 con il vecchio governo, questo nuovo testo è stato ribattezzato Decreto Sostegni ma si basa sulle risorse dell’ultimo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro, approvato a fine gennaio della formazione guidata da Conte.
Di seguito passiamo in rassegna le novità più rilevanti del testo del nuovo decreto economico a sostegno di famiglie ed imprese contenute nel Decreto Sostegni:
- nuovi contributi a fondo perduto;
- rinvii scadenze fiscali;
- stralcio cartelle e sanatoria avvisi bonari;
- proroga CIG e blocco dei licenziamenti;
- bonus lavoratori stagionali e sportivi;
- reddito di emergenza, proroga di tre mesi;
- modifica requisisti NASPI;
- contratti a termine, proroga senza causale.
- NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Tra le novità principali del testo del Decreto Sostegni c’è il nuovo meccanismo di accesso ai contributi a fondo perduto che conferma una grande novità annunciata già a inizio anno, il superamento dei codici ATECO con l’inclusione anche dei professionisti tra i beneficiari, e riscrive le regole d’accesso in più punti.
Come si legge nell’articolo 1 del DL numero 41 del 2021, sono diverse le novità relative ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegni:
- requisito chiave resta il calo di fatturato: il valore determinante scende dal 33 al 30 per cento;
- la valutazione viene effettuata confrontando il 2020 e il 2019, in particolare si prenderà in considerazione il calo medio mensile;
- i codici ATECO non rappresentano più un elemento rilevante per l’accesso, in questo modo si concede un via libera anche ai professionisti che hanno atteso a lungo di poter essere inclusi in questo meccanismo di aiuti;
- cresce il limite di ricavi e compensi entro il quale è possibile richiedere l’aiuto: passa da 5 a 10 milioni di euro;
- si definisce una nuova modalità di calcolo dell’importo che, pure, per quanto riguarda il valore minimo e massimo dovrebbe rimanere lo stesso (da un minimo di 1.000 o 2.000 euro in base alla tipologia di soggetti fino a 150.000 euro). Le novità riguardano gli scaglioni di riferimento per determinare, in base alla perdita, la somma a cui si ha diritto;
- cambia anche la modalità di utilizzo degli importi: accanto al pagamento diretto si aggiunge la possibilità di utilizzare le somma in compensazione tramite modello F24.
Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate
Il nuovo bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando online un modulo da presentare a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, sempre via web. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
A chi spetta il contributo
Come indicato dal “Decreto Sostegni”, il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Sono invece esclusi dalla fruizione del bonus i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
I requisiti per ottenere il Bonus
I requisiti per avere il bonus sono due:
- Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
Come si calcola il contributo?
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
- RINVII SCADENZE FISCALI
Come già successo in precedenza con gli altri provvedimenti emergenziali, il Decreto Sostegni riscrive il calendario fiscale.
Oggetto della proroga | Data di scadenza prevista | Termine prorogato |
---|---|---|
Rate rottamazione ter scadute e saldo e stralcio | 1° marzo 2021 | 31 luglio per quelle scadute nel 2020, 30 novembre per quelle scadute nel 2021 |
Comunicazioni enti esterni per la precompilata (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.) | 16 marzo 2021 | 31 marzo 2021 |
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate | 16 marzo 2021 | 31 marzo 2021 |
Consegna Certificazione Unica ai percipienti | 16 marzo 2021 | 31 marzo 2021 |
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata | 30 aprile 2021 | 10 maggio 2021 |
Versamento Web Tax | 16 marzo 2021 | 16 maggio 2021 con relativa dichiarazione al 30 giugno 2021 |
Alle proroghe fiscali si aggiunge la nuova sospensione dell’attività di riscossione, fino al 30 aprile, ovvero data di termine dello stato di emergenza.
Il Decreto Sostegni, inoltre, porta con sé una nuova pace fiscale, articolata su due filoni principali:
- lo stralcio dei debiti emessi dal 2000 al 2010, esclusivamente per i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro. Saranno cancellati in automatico i debiti fino a 5.000 euro, secondo lo schema già adottato con il decreto-legge n. 119/2018, senza adempimenti da parte dei contribuenti;
- la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e al 2018 rivolta alle partite IVA che, a causa dell’emergenza Covid, hanno perso più del 30 per cento del volume d’affari nel 2020 rispetto al 2019. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di sanatoria al contribuente, con l’importo dovuto al netto di sanzioni e somme aggiuntive.
Trova spazio nel decreto Sostegni anche l’accordo sulla riforma della riscossione: a regime, i crediti non recuperati entro cinque anni dalla data di affidamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione diventeranno inesigibili, ma solo qualora non siano state avviate procedure esecutive o non siano state accordate proposte di definizione agevolata.
Sarà il MEF a indicare i criteri per la messa a punto della riforma, entro la data di conversione in legge del decreto Sostegni.
- PROROGA CIG E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI
Passando al fronte lavoro, particolari novità riguardano due misure chiave introdotte dall’inizio dell’emergenza:
- una conferma della cassa integrazione per coronavirus, che con le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 risultava accessibile fino al 31 marzo 2021 e fino al 30 giugno solo per CIG in deroga e assegno ordinario. La durata si allunga rispettivamente fino al 30 giugno e fino al 31 dicembre 2021;
- conferma del blocco dei licenziamenti, attualmente la scadenza è sempre fissata al 31 marzo 2021. La proroga segue due tempi:
- fino al 30 giugno 2021 in maniera generalizzata;
- dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 il divieto di procedere con i licenziamenti si lega alla fruizione della CIG Covid 19, in particolare CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA.
Tra le misure riproposte dal Decreto Sostegni, ci sono anche i bonus per i lavoratori stagionali, dello spettacolo e degli stabilimenti termali.
Il bonus per i lavoratori stagionali sarà pari a 2.400 euro, non più tre mensilità di bonus da 1000 euro come previsto in principio.
Anche per i lavoratori sportivi il decreto prevede un sostegno, ma i introduce una novità sulle modalità per determinare l’importo a cui si ha diritto che va dai 1.200 ai 3.600 euro:
- indennità di 3600 euro in caso di compensi sopra i 10.000 euro;
- indennità di 2.400 euro in caso di compensi tra 4.000 e 10.000 euro;
- indennità di 1.200 euro in caso di compensi inferiori a 4.000 euro.
Come di consueto, gli importi vengono erogati dalla società Sport e Salute e non dall’INPS.
Il decreto sostegni proroga di tre mesi il Reddito di emergenza introdotto dal Decreto Rilancio anche per chi ha finito la Naspi.
Nato come un assegno, pari ad un minimo di 400 euro e ad un massimo di 840 euro, calcolato in base al numero di componenti del nucleo familiare e all’ISEE, viene confermato ancora una volta e modificato in più punti. Con il Decreto Sostegni, si prevedono tre mensilità ulteriori di reddito di emergenza, per marzo, aprile e maggio 2021.
Cambiano i requisiti d’accesso: per le famiglie che vivono in affitto, fermo restando l’ammontare del beneficio, il limite del reddito familiare è aumentato di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.
Inoltre, potranno presentare domanda anche i lavoratori che hanno terminato la Naspi o la DisColl tra il 1° luglio e il 28 febbraio 2021.
il nuovo decreto prevede novità sui requisiti: fino al 31 dicembre 2021 diventa accessibile a prescindere dalla sussistenza del requisito che prevede il diritto all’indennità per coloro che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per quanto riguarda i contratti a termine, il Decreto Sostegni prevede la proroga della possibilità di rinnovo senza causale fino al 31 dicembre 2021.
Vengono nuovamente congelate le causali fino al 31 dicembre 2021 in modo tale che i periodi a termine non vengano computati nel massimale di durata dei contratti a tempo determinato.
Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo i più cordiali saluti