L’art. 57-bis co. 1-ter del DL 24.4.2017 n. 50, modificato a seguito dell’emergenza Coronavirus dall’art. 186 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta “straordinario” per il 2020 per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e televisioni.
Al fine di accedere all’agevolazione i soggetti interessati devono presentare una comunicazione mediante un apposito modello.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:
• le imprese;
• i lavoratori autonomi;
• gli enti non commerciali.
OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:
• sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
• sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
L’agevolazione è stata estesa, limitatamente al 2020, anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 20.8.2020 n. 25, § 4.1).
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. Viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
In ogni caso, l’agevolazione è riconosciuta:
• nei limiti delle risorse disponibili;
• nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE sul regime “de minimis” (1407/2013). MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare, mediante l’apposito modello:
• dall’1.9.2020 al 30.9.2020 la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
• dall’1.1.2021 al 31.1.2021 la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Fermi restando i previsti termini di presentazione, non rileva l’ordine temporale di invio dei modelli. Le comunicazioni per l’accesso al credito di imposta già trasmesse entro il termine “ordinario” del 31 marzo 2020, prima della modifica introdotta dall’articolo 186, D.L. 34/2020, restano valide: il credito di imposta spettante, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato automaticamente con i nuovi criteri previsti per l’anno 2020. È in ogni caso possibile presentare una nuova comunicazione di accesso al credito sostitutiva di quella già inviata, entro il 30 settembre 2020.
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:
• direttamente da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
• tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma l’elenco dei soggetti richiedenti il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, con l’indicazione:
• dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse;
• dell’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile, dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati, è disposto con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:
• esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 8.4.2019 n. 41), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate pena il relativo scarto;
• a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.
La sezione dell’Agenzia delle entrate relativa al credito di imposta per investimenti pubblicitari è disponibile al link