Il 14 agosto 2020 è stato pubblicato il D.L. 14/8/2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Il decreto si compone di 115 articoli e deve essere convertito in legge entro il 13/10/2020.
Di seguito si riassumono sinteticamente le principali novità di generale interesse, destinate ad avere notevole impatto sugli operatori economici.
In particolare, si sottolinea la possibilità di procedere alla rivalutazione volontaria dei beni d’impresa, con profili di rilevante interesse rispetto ad analoghi provvedimenti del passato:
- è possibile la rivalutazione ai soli fini civilistici;
- è possibile rivalutare distintamente anche i singoli beni;
- l’eventuale costo del riconoscimento fiscale è limitato al 3%, con rateizzazione triennale del pagamento dell’imposta sostitutiva e possibilità di compensazione;
- il riconoscimento dei maggiori valori fiscali ai fini dell’ammortamento decorre già dal 2021. Indennità per il mese di maggio 2020 per i professionisti iscritti a casse di previdenza private Per il mese di maggio 2020 è riconosciuta ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private obbligatoria una indennità pari a 1.000 euro.
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di aprile 2020, l’importo viene erogato automatica- mente. I soggetti che non hanno beneficiato dell’indennità di aprile devono presentare domanda all’ente di previdenza entro il 14/9/2020.
Si applicano le disposizioni del D.M. 29/5/2020. Divieto di licenziamento
I datori di lavoro che non abbiano integralmente usufruito dei trattamenti salariale (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) e dell’esonero dei versa- menti dei contributi per le aziende che non hanno richiesto trattamenti di cassa integrazione, non possono avviare procedure di licenziamento collettivo o avvalersi della facoltà di recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Il divieto di licenziamento per motivi economici non trova applicazione:
- per i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività, sempre che non sia configurabile un trasferimento d’azienda;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, che preveda un incentivo all’esodo;
- in caso di fallimento. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate
Dall’1/10/2020 al 31/12/2020, previa autorizzazione della Commissione Europea, viene concesso l’esonero dai versamenti dei contributi pari al 30%, riferiti ai rapporti di lavoro dipendente
con sede nelle regioni che nel 2018 presentavano un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale ed un PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE o compreso tra il 75% e il 90%.
MISURE DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA
Contributi a fondo perduto
Sono previsti contributi a fondo perduto:
- alle aziende della filiera della ristorazione, per l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari;
- agli esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, con presenza turistiche di cittadini stranieri superiori ai residenti in determinate misure.
I contributi spettano al ricorrere di significative diminuzioni di fatturato e corrispettivi nel 2020 rispetto ai corrispondenti periodi del 2019. Proroga moratoria dei prestiti e delle linee di credito alle PMI
Sono prorogati dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 i termini previsti dall’art. 56 del D.L. 17/3/2020 n. 18 (non revocabilità delle aperture di credito e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti; prestiti non rateali; sospensione del pagamento delle rate o dei ca- noni di leasing per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale).
La proroga opera automaticamente senza alcuna formalità.
L’impresa beneficiaria può eventualmente rinunciarvi entro il 30 settembre 2020. Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
È elevato da 150.000 a 300.000 euro il limite di investimento annuo nei Piani di risparmio a lungo termine (PIR) alternativi.
Rimane pari a euro 1.500.000 il limite di investimento massimo complessivo.
I PIR sono contenitori di strumenti finanziari che, al verificarsi di determinate condizioni (riferite alla composizione degli strumenti finanziari stessi e alla detenzione per almeno cinque anni), consentono alle persone fisiche “non imprenditori” l’esenzione dei redditi prodotti e l’esclusione dall’imposta di successione. Modalità semplificate di svolgimento delle assemblee di società
Sono prorogate le disposizioni dettate dall’art. 106, commi da 2 a 6 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) in materia di semplificazione delle assemblee di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici.
Di conseguenza, le assemblee convocate dalle suddette società entro il 15 ottobre 2020 potranno pertanto svolgersi, previa apposita previsione nell’avviso di convocazione:
- con l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche se non previsto dallo statuto;
- con l’intervento dei partecipanti anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (cioè mediante il ricorso a collegamenti audio/video che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto ai sensi di legge), senza che vi sia un “luogo di riunione” e senza la presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario dell’assemblea. In base all’orientamento dominante, dette disposizioni trovano applicazione anche alle riunioni degli altri organi sociali, quali il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
Inoltre, anche ove lo statuto sociale disponga diversamente, le società per azioni quotate su un mercato regolamento o su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse
tra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche cooperative di credito e le mutue assicuratrici, potranno limitare la partecipazione dei soci alle assemblee esclusivamente per il tramite del rappresentante designato previsto dall’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (“TUF”). In tal caso, i soci non potranno partecipare personalmente all’assemblea e potranno farlo solo conferendo apposita delega.
Credito d’imposta per i canoni di locazione
Il credito d’imposta per i canoni di locazione o leasing di immobili ad uso non abitativo è steso al mese di giugno (e luglio per le attività turistico-recettive stagionali).
MISURE FISCALI
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
È possibile rateizzare i versamenti in scadenza nel periodo di lock down, e dunque nei mesi di marzo, aprile e maggio, già differiti al 16 settembre 2020.
In sintesi, la possibilità riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l’IVA e i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per assicurazione obbligatoria:
- originariamente in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, dovuti da esercenti attività d’impresa, arte o professione che nei mesi di marzo e aprile 2020 hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto agli stessi mesi del 2019 (o superiore al 50% se nel periodo di imposta precedente avevano ricavi o compensi superiori ad euro 50 milioni), nonché da coloro che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 31 marzo 2019;
- originariamente in scadenza nel periodo dall’ 8 marzo al 31 marzo 2020, dovuti da esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro;
- originariamente in scadenza nel periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 (e marzo 2020 per l’IVA), dovuti da esercenti attività d’impresa, arte o professione operanti in settori particolari (ed esempio imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, ecc.). Tali versamenti potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi:
- per un importo pari al 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per il restante 50% mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Rinvio del termine di pagamento del secondo acconto imposte dirette per i soggetti ISA
È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che congiuntamente:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), nonché i soggetti “forfettari” e i contribuenti “minimi” che svolgono attività per le quali sono previsti gli ISA, ancorché esclusi dalla relativa applicazione, e i soggetti che
- partecipano a società, associazioni e imprese che hanno i predetti requisiti (ovvero esercitano attività per cui sono previsti gli ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun
ISA dal relativo D.M. (euro 5.164.69);
• hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo
semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sospensione dei termini di riscossione
È prorogata al 15 ottobre 2020 la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, gli avvisi di addebito Inps e le ingiunzioni emesse da enti territoriali (la sospensione era precedentemente prevista per i termini di paga- mento scadenti tra l’8 marzo ed il 31 agosto 2020). I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 30 novembre 2020.
Rivalutazione dei beni d’impresa
Le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019:
- terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature;
- marchi, brevetti, opere dell’ingegno;
- partecipazioni in società controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Sono esclusi gli immobili alla cui produzione e scambio è destinata l’attività dell’impresa.
È possibile effettuare la rivalutazione distintamente anche per un singolo bene.
La rivalutazione dovrà essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nel bilancio dell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
La rivalutazione potrà essere effettuata:
- ai soli fini civilistici, senza oneri fiscali, oppure
- con il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori importi iscritti in bilancio: il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, con il versamento di una imposta sostitutiva del 3% da versare in tre rate annuali di pari importo, eventualmente anche tramite compensazione. I nuovi valori potranno essere ammortizzati dal 2021, mentre ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze da cessione dal 2024. Contabilmente, il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale.
Ai fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva in misura del 10%: la riserva sarà quindi liberamente distribuitile ai soci. Si applicano le disposizioni degli art. 11, 13, 14 e 15 della L. 21 novembre 2000 n. 342, ed i provvedimenti conseguenti.