50 ANNI PER DEDURRE LA RIVALUTAZIONE DEI MARCHI E AVVIAMENTO

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La bozza della Legge di Bilancio prevede la deduzione fiscale in 50 anni di marchi e avviamento rivalutati, o in 18 anni ma dietro versamento di una ulteriore imposta sostitutiva.

Precisiamo che i lavori sul Disegno di Legge di Bilancio 2022 sono ancora in corso ma al momento la bozza prevede una sorta di ripensamento legislativo per quanto riguarda la rivalutazione di quei beni immateriali, individuati dall’articolo 103 del TUIR, per i quali è previsto un periodo di ammortamento di diciotto anni; si tratta di:

  • marchi d’impresa (ai sensi del comma 1);
  • avviamento (ai sensi del comma 3).
    Sembra che l’impatto sul gettito della maggior deduzione di queste tipologie di beni immateriali sia stata sottovalutata; così, il Disegno di Legge di Bilancio 2022 propone di risolvere il problema attraverso una modifica retroattiva della norma.
    La modifica normativa prevede, per marchi e avviamenti rivalutati civilisticamente in bilancio, i cui nuovi valori sono stati fiscalmente riconosciuti grazie al versamento dell’imposta sostitutiva al 3%:
  • un ammortamento fiscale dei beni rivalutati in 50 quote annuali;
  • un analogo frazionamento delle eventuali minusvalenze da cessione degli stessi beni;
  • la possibilità di dedurre fiscalmente i maggiori valori nell’ordinario periodo di 18 anni versando l’imposta sugli affrancamenti delle operazioni straordinarie (al netto del 3% dell’imposta sostitutiva già versata per il riconoscimento fiscale della rivalutazione civilistica). Il comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR, che regola l’affrancamento dei disallineamenti derivanti da operazioni straordinarie, prevede il versamento di una imposta sostitutiva del:
  • 12% sulla parte dei maggiori valori fino a euro 5 milioni;
  • 14% sulla parte che eccede euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni;
  • 16% sulla parte eccedente euro 10 milioni. L’articolo 160 del Disegno di Legge di Bilancio 2022 prevede infine una sorta di diritto di recesso per il contribuente, infatti è prevista la possibilità di revoca, anche parziale, del riconoscimento fiscale operato sulla rivalutazione civilistica; opzione che comporterebbe la restituzione (anche tramite compensazione) dell’imposta sostitutiva versata. Per quanto riguarda le eventuali implicazioni sul bilancio d’esercizio nel caso in cui tale possibilità di revoca venga effettivamente sfruttata dall’impresa, il Disegno di Legge di Bilancio 2022 non fornisce indicazioni normative; ma dato che la revoca è circoscritta al perimetro fiscale, logica vuole che i maggior valori civilisticamente iscritti in bilancio resterebbero invariati e invariabili. Rimanendo a Vostra disposizione porgiamo i più cordiali saluti

NUOVO PATENT BOX DAL 22.10.2021

Il Decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 n. 252 ed entrato in vigore il 22 ottobre 2021,

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